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La procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”.
Nel caso specifico, la Società Amiata Energia S.p.A., rientrando nel perimetro applicativo della norma solo con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 1, lettera q), numero 3) riguardante i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e che hanno adottato modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, è interessata, con riferimento all’art. 3 (ambito di applicazione soggettivo) del D. Lgs. 10 marzo 2023 n° 24, solo riguardo a quanto previsto dal comma 2, lettera b) del medesimo articolo e quindi esclusivamente alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n° 24.
Si precisa altresì che la Società Amiata Energia S.p.A è controllata dalla Società Siram S.p.A. a sua volta appartenente al Gruppo Veolia che ha adottato, quale canale di segnalazione interno, la piattaforma digitale “Whispli” oltre al canale di segnalazione “Whispli voice”. Tale piattaforma, condivisa a livello di Gruppo Veolia, è stata implementata in primis per gestire le segnalazioni etiche, oltre che ottemperare alla normativa in materia anticorruzione francese Loi Sapin II. La Società Amiata Energia S.p.A, tuttavia, considerate le dimensioni della struttura organizzativa e le peculiarità del business, ha optato per l’adozione di una piattaforma informatica ad hoc raggiungibile all’indirizzo https://amiataenergia.openblow.it che è conforme con le leggi che regolano la materia e con le norme derivanti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
La Società ha provveduto a nominare come “Gestore delle Segnalazioni” ai sensi del Decreto l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231. Pertanto le segnalazioni che rientrano nel perimetro precedentemente richiamato ed aventi ad oggetto fattispecie ex D. Lgs. 231/2001 saranno istruite direttamente dall’Organismo di Vigilanza (che è anche Gestore delle Segnalazioni) di Amiata Energia S.p.A mentre quelle che esulano da detto perimetro, anche se ricevute dall’Organismo di vigilanza medesimo, sono esaminate dal Comitato Etico della Società controllante Veolia.
Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. n° 24 del 10/03/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing) e alle tutele connesse, possono effettuare una Segnalazione tutti coloro che operano nel “contesto lavorativo” di Amiata Energia S.p.A, che rientra nel perimetro applicativo della norma ed è destinataria della Segnalazione, in qualità di:
Possono altresì effettuare Segnalazioni coloro che:
Per “contesto lavorativo” si intendono le attività lavorative o professionali, in essere ma anche passate, svolte nell’ambito dei rapporti lavorativi sopra indicati, indipendentemente dalla natura di tali attività.
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono
l’interesse pubblico o l’integrità della società, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo sopra indicato.
La piattaforma utilizzata dalla Società permette di inviare una segnalazione con o senza registrazione (segnalazione anonima). In caso di utilizzo della piattaforma per l’effettuazione della segnalazione con registrazione è necessario procedere all’inserimento delle informazioni richieste, al fine di ricevere il codice di sicurezza per i successivi accessi e consentire, ai soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione, di poter mantenere una interlocuzione con il Segnalante per eventuali ulteriori chiarimenti, e al Segnalante, per ricevere notizia in merito alla gestione e agli esiti della segnalazione effettuata.
Si, è possibile accedendo alla piattaforma e inviando una segnalazione senza registrazione.
È possibile segnalare atti e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscono Violazioni rilevanti previste dal Decreto Whistleblowing, “di disposizioni normative nazionali o della UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”.
Nel caso specifico della Società Amiata Energia S.p.A. rientrano le violazioni, anche sospette, dei principi sanciti nel Codice Etico e in tutte le disposizioni, procedure o istruzioni operative della società destinataria della segnalazione ricomprese nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01. In particolare, all’atto dell’accesso alla piattaforma, il segnalante può scegliere una fra le seguenti violazioni riportate nel menù a tendina:
Le Violazioni “rilevanti” richiamate dal Decreto (che consentono cioè, l’applicazione delle misure di tutela indicate dal Decreto Whistleblowing) possono essere distinte in tre categorie1:
Delle categorie suindicate, sono applicabili alla Società solo quelle di cui al numero 3, punto ii).
1 Ai sensi del Decreto Whistleblowing, rispetto alle suddette categorie di Violazioni, occorre distinguere a seconda che: (i) l’ente sia concessionario di pubblico di servizio (o comunque l’ente che opera in tale ambito), nel qual caso trovano applicazione tutte le categorie di Violazioni; (ii) abbia più di 50 dipendenti e abbia adottato un Modello 231, nel qual caso trovano applicazione la categoria di Violazioni di disposizioni europee e condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o Violazioni del Modello 231; (iii) abbia meno di 50 dipendenti ma abbia adottato un Modello 231, nel qual caso potranno essere segnalate le Violazioni inerenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o Violazioni del Modello 231.
2 Rientrano in tale ambito tutte le Violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le Violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
Esulano dal perimetro di applicazione del Decreto Whistleblowing (che non consentono, pertanto, l’applicazione delle misure di tutela indicate dal Decreto):
In ogni caso, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Whistleblowing, esulano dall’ambito di applicazione delle tutele previste dal Decreto e delle tutele apprestate dalla Società Amiata Energia S.p.A in materia di Whistleblowing, le Segnalazioni aventi ad oggetto le seguenti materie: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
3 Indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.
Le segnalazioni devono essere debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In particolare, è necessario risultino chiare:
Al fine di consentire un proficuo utilizzo della Segnalazione questa deve avere i seguenti elementi essenziali di seguito riportati.
Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:
Il Segnalante potrà, inoltre, fornire eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.
Le Segnalazioni, inoltre, non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi volti a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona a cui i fatti segnalati sono riferiti.
È vietato in tutti i casi:
Potranno essere comminate azioni disciplinari a tutti i dipendenti della Società che presentino Segnalazioni di questo tipo. Inoltre, potrà essere sanzionato il Segnalante che ha effettuato la Segnalazione con dolo o colpa grave, qualora la Segnalazione si rilevi infondata.
Il Soggetto individuato come “Gestore delle Segnalazioni” nella società è rappresentato dall’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 della medesima Società.
Il Gestore delle Segnalazioni:
La società Amiata Energia S.p.A offre ai segnalanti la massima riservatezza e tutela, a chi effettui segnalazioni in buona fede e con uno spirito di lealtà nei confronti dell’azienda, da ritorsioni o effetti negativi sulla sua posizione professionale, sanzionando chi commette atti ritorsivi.
In particolare, la Società Amiata Energia S.p.A agisce affinché l’identità del segnalante non possa essere rivelata a soggetti differenti da quelli autorizzati a gestire la segnalazione. Nei confronti del segnalante, è garantito il trattamento dei dati secondo la Disciplina Privacy applicabile.
A tal proposito, occorre distinguere il concetto di “riservatezza” da quello di “anonimato”, in quanto il primo presuppone la conoscenza dell’identità del Segnalante, necessaria al fine di poter assicurare una tutela adeguata. L’anonimato, infatti, potrebbe ostacolare l’accertamento sulla fondatezza della denuncia.
Con particolare riferimento al Decreto Whistleblowing, per le segnalazioni redatte in conformità con le previsioni normative di cui al Decreto, sono adottate misure a tutela della riservatezza dell’identità del segnalante sia in fase di ricezione sia in quella della gestione della segnalazione attraverso l’utilizzo dei canali interni di segnalazione appositamente istituiti.
La riservatezza del Segnalante non è garantita quando:
Con particolare riferimento alle segnalazioni disciplinate dal Decreto Whistleblowing, lo stesso decreto prevede specifiche misure di protezione riconosciute al segnalante in caso di “ritorsioni”.
Ai sensi del Decreto Whistleblowing, per “ritorsione” deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Esempi di atti ritorsivi, ai sensi del Decreto Whistleblowing, sono:
Il Decreto ammette dei casi in cui il Segnalante non ha diritto di tutela e sia soggetto all’irrogazione di una sanzione disciplinare:
Non è, peraltro, esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa per tutti quei comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.
Le misure disciplinari e le relative sanzioni, ove adottabili in relazione ai soggetti destinatari delle stesse, sono individuate dalla Società sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in relazione alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, sanzionatoria, nonché tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano.
Infine, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.
Le tutele sono previste in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione connesse alla segnalazione e, tenendo conto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Decreto. Tali misure sono adottate anche al fine di tutelare le “altre persone” coinvolte individuate dall’art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 24/2023, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte. In particolare, si tratta:
Per beneficiare del regime di protezione previsto dal Decreto Whistleblowing, devono sussistere alcune condizioni:
Costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Sistema Disciplinare, così come illustrato all’interno dei Modelli 231, la violazione delle misure di tutela rispettivamente apprestate in favore del Segnalante e degli Altri soggetti di cui all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023. In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023:
Il Codice di Sicurezza è un codice alfanumerico che il sistema invia al Segnalante per poter procedere all’invio della segnalazione. Il segnalante, se dovrà accedere nuovamente al sistema, ad esempio per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti effettuate dal Gestore delle Segnalazioni, dovrà selezionare il link ed inserire il codice di sicurezza ricevuto, inserendolo nell’apposito campo. Il segnalante potrà avere nuovo accesso alla sua segnalazione e inserire i chiarimenti richiesti o ricevere i feedback. L’utilizzo del codice di sicurezza rappresenta per il segnalante un’ulteriore garanzia che nessuno può sostituirsi a lui in nessuna fase della segnalazione.
Una segnalazione può essere inviata accedendo alla piattaforma telematica digitando la seguente url: https://amiataenergia.openblow.it e seguendo le indicazioni. I soggetti esterni accedono alla piattaforma dal sito web della Società nel quale è presente, in specifica sezione, un link di raccordo con la piattaforma medesima. Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per il tramite del canale di messaggistica vocale, raggiungibile al numero 05641450001.
La segnalazione è correttamente inviata al termine della procedura di «invio nuova segnalazione» ovvero quando il segnalante, una volta completata la compilazione dei campi previsti, clicca sul pulsante «Invia Segnalazione». A seguito di questa azione i dati vengono registrati a sistema e criptati. Se il segnalante non conclude il processo di segnalazione cliccando sul pulsante «Invia Segnalazione» tutti i dati fino a quel momento inseriti vanno perduti.
Il segnalante può accedere alla piattaforma in qualsiasi momento successivo all’invio per consultare i feedback che il Gestore delle Segnalazioni gli segnalerà tramite la piattaforma medesima. In particolare, con riguardo alle segnalazioni di cui al Decreto Whistleblowing sarà rilasciato alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, ed entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento sarà fornito riscontro sul seguito dato alla segnalazione.
Il segnalante, se dovrà accedere nuovamente al sistema, ad esempio per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti effettuate dal Gestore delle Segnalazioni e ricevute tramite piattaforma dovrà selezionare il link ricevuto ed inserire il codice di sicurezza ricevuto in fase di segnalazione. Inserendo questo codice nell’apposito campo, il segnalante potrà avere nuovo accesso alla sua segnalazione e inserire i chiarimenti richiesti o ricevere i feedback. L’utilizzo del codice di sicurezza rappresenta per il segnalante un’ulteriore garanzia che nessuno può sostituirsi a lui in nessuna fase della segnalazione.
Con particolare riferimento alle segnalazioni disciplinate dal Decreto Whistleblowing la Società Amiata Energia S.p.A agisce affinchè l’identità del segnalante non possa essere rivelata a soggetti differenti da quelli autorizzati a gestire la segnalazione, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
Nell’ipotesi di segnalazione falsa si applicano le misure previste dalla legge per la tutela degli interessi della Società Amiata Energia S.p.A. e delle persone coinvolte.
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